{"id":57079,"date":"2022-01-06T03:58:08","date_gmt":"2022-01-06T02:58:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.orgelimstephansdom.at\/?p=57079"},"modified":"2022-01-06T03:58:08","modified_gmt":"2022-01-06T02:58:08","slug":"wesentliche-depsche-fuer-manipulatoren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orgelimstephansdom.at\/?p=57079","title":{"rendered":"wesentliche Depsche f\u00fcr Manipulatoren, who still haven&#8217;t got the memo"},"content":{"rendered":"<p>naaaa, geh bitte, wer denkt denn da an Globalquerfeldeincon-petenz<span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #ffffff;\">\/<\/span>*<\/span>fr\u00e4nschens:<\/p>\n<p>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AO0i1AjXQdU<\/p>\n<p>https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ga8HnPW8vuo<\/p>\n<p>&#8230;<\/p>\n<p>stellen Sie sich vor, meine Mutter, eine durchaus gewissenhafte, wenn auch sehr ma\u00dfvolle Fernseherin auch, wei\u00df coviduell nicht einmal von den regelm\u00e4\u00dfigen Ringdemonstrationen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P\u00f6tzelchen, <em><span style=\"color: #008000;\">&amp;<\/span><span style=\"color: #993366;\">Co-<\/span><\/em><span style=\"color: #993366;\">wie?<\/span>&#8230; \u00a0man lernt reden, man lernt reden&#8230; und anderer Menschen Denkenwollen respektieren. Wenn man mit dem eigenen einmal herumzubalgen begonnen hat, ja. Und das ist ja auch richtig: wenn es uns eher knapp geht, gesundheitlich, verwenden wir greifbare Denkgebilde, um uns daran hochzuziehen. Und dann ist das am besten zur schlimmen Lage passende jedenfalls das hilfreichste. Es ist gut.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Denken und damit Vorstellungen basteln ist einfach sch\u00d6n! &#8211; wenn man gerade energetisch \u00fcppiger, einfach mehr in der eigenen Kraft, sich wohlf\u00fchlt.<\/p>\n<p>Und liebhaben oder einander nunjasosolala m\u00f6gen, das l\u00e4uft ja als Grundwasser: diese sch\u00f6pferischen Kleinjahreszeiten, die wir so sind, labend.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>__<\/p>\n<p>Was Menschen an unbeschreiblich unterschiedlichen und einander 300fach widersprechenden Weltbildern nebeneinander und aneinandervorbeizu<span style=\"color: #ffffff;\">b<span style=\"color: #99cc00;\">al<span style=\"color: #ffcc00;\">a<em>n<\/em><span style=\"color: #ff0000;\">c<\/span>ie<\/span>re<\/span>n<\/span> verm\u00f6gen, ist urs\u00fc\u00df!<\/p>\n<p>Also wie dieser Lebensstoff gemacht ist, DAS IST GENIAL.<\/p>\n<p>Darin geht sich einfach A L L E S aus.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vielleicht sollte man Gott, den Raum einmal loben. Weil&#8217;s so recht ist.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333300;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #333300;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #ffffff;\">\/<\/span>*<\/span><\/h1>\n<p><strong>COMPETENZA<\/strong>. &#8211; \u00c8 il complesso delle attribuzioni degli organi delle persone giuridiche pubbliche, considerati sia isolatamente che in gruppo. Questa nozione si contrappone a quella di diritto subiettivo. I diritti subiettivi possono spettare alle persone giuridiche pubbliche, non ai loro organi.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Diritto amministrativo<\/span>.<\/p>\n<p>La competenza si distribuisce secondo var\u00ee criter\u00ee: per territorio, per materia, per grado e per valore, Relativamente all&#8217;ambito territoriale si distinguono organi che hanno competenza su tutto il territorio dello stato o pi\u00f9 genericamente della persona giuridica pubblica (centrali o generali; per esempio, nello stato, il re, il primo ministro), organi che non hanno competenza localizzata in una zona ma sono posti in sedi diverse (i cosiddetti organi localizzati, per es., istituti di istruzione), organi che hanno competenza solo su una parte del territorio (per es., il prefetto). Il sistema della concentrazione delle funzioni nell&#8217;ambito di una persona giuridica pubblica negli organi centrali \u00e8 detto dell&#8217;accentramento, quello della distribuzione tra organi a competenza territoriale limitata, del decentramento burocratico. La nozione di decentramento burocratico va distinta da quella di decentramento istituzionale che riguarda il sistema del deferimento di funzioni a enti diversi dello stato (per es., i comuni), in contrapposizione al sistema dell&#8217;accentramento delle funzioni pubbliche nello stato.<\/p>\n<p>La distribuzione della <em>competenza per materia <\/em>(o come taluno preferisce dire la determinazione della competenza secondo il criterio obiettivo) avviene in relazione alla diversit\u00e0 dell&#8217;oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 degli organi pubblici. Per esempio di regola avviene in questa maniera la distribuzione della competenza tra i var\u00ee ministeri (in Italia si ebbe un&#8217;eccezione nell&#8217;immediato dopoguerra col Ministero delle terre liberate), tra i var\u00ee uffici di uno stesso ministero, tra prefetto e intendente di finanza, tra i var\u00ee uffici dell&#8217;amministrazione comunale.<\/p>\n<p>Si ha la <em>competenza per grado <\/em>(o, come taluno preferisce dire, la competenza funzionale) quando un organo di una persona giuridica pubblica ha la facolt\u00e0 di compiere in casi eccezionali un atto normalmente di competenza d&#8217;un organo inferiore subordinato gerarchicamente, o appartenente a un ente distinto ma sottoposto a tutela (per esempio, facolt\u00e0 della Giunta provinciale amministrativa rispetto agli organi ordinar\u00ee del comune che non possano funzionare, articoli 219, 220, 269 legge comunale e provinciale, e gli altri casi cosiddetti di tutela di surrogazione ordinaria) e contro il cui atto la legge accorda un ricorso gerarchico improprio (cio\u00e8 ad autorit\u00e0 alla quale quella contro il cui atto \u00e8 accordato ricorso non \u00e8 gerarchicamente subordinata), o nei confronti del quale l&#8217;autorit\u00e0 superiore si \u00e8 servita del suo potere di avocazione. Nei primi tre casi la competenza dell&#8217;autorit\u00e0 superiore presuppone di solito che il comportamento dell&#8217;inferiore (positivo o negativo) sia stato illegittimo o inopportuno.<\/p>\n<p>La <em>competenza <\/em>\u00e8 <em>per valore <\/em>(secondo un&#8217;autorevole dottrina \u00e8 un caso che rientra nella competenza per materia) quando \u00e8 attribuita in base al criterio del valore dell&#8217;affare.<\/p>\n<p>La violazione delle norme sulla competenza nello stato moderno (in cui hanno un significato giuridico e uon di semplice opportunit\u00e0 tecnica, e sono ispirate dalla considerazione dell&#8217;interesse pubblico e di fornire una garanzia ai cittadini) implica per regola l&#8217;invalidit\u00e0 dell&#8217;atto, il quale \u00e8 annullabile e revocabile. Nel nostro diritto positivo il principio \u00e8 sancito dall&#8217;art. 26 della legge sul Consiglio di stato 26 giugno 1924, n. 1054, che accorda il ricorso al Consiglio di stato contro gli atti provenienti da un&#8217;autorit\u00e0 amministrativa o da un corpo amministrativo deliberante viziati da incompetenza. Per regola la competenza non \u00e8 rinunciabile. La delegazione di competenza dal superiore all&#8217;inferiore (cio\u00e8 un eccezionale conferimento di competenza in base ad un&#8217;apposita manifestazione del superiore) o la avocazione dell&#8217;affare da parte del superiore per s\u00e9 non pu\u00f2 avvenire che nei casi esplicitamente previsti dalla legge. Caso tipico di delegazione \u00e8 quello della delegazione di attribuzioni al sottosegretario da parte del primo ministro delle sue facolt\u00e0 di ministro per i ministeri affidati alla sua direzione (legge 24 dic. 1925, n. 2263, art. 4). Nei casi in cui ha luogo la delegazione o l&#8217;avocazione si parla di competenza delegata od avocata; questa pu\u00f2 considerarsi un caso di competenza per grado. Si parla di un <em>conflitto di competenza <\/em>quando due o pi\u00f9 organi di una persona giuridica, in un determinato affare, si dichiarano tutti competenti (conflitto positivo) o tutti incompetenti (conflitto negativo). In questi casi normalmente l&#8217;organizzazione amministrativa appresta gli organi o i rimed\u00ee per ottenere la soluzione del conflitto, specialmente quando sia possibile giungere ad un organo superiore rispetto al quale quelli in conflitto siano subordinati. Anche il privato ha negl&#8217;istituti della giustizia amministrativa i mezzi per raggiungere quello scopo.<\/p>\n<p>In materia di giustizia amministrativa \u00e8 anche regolato in maniera speciale, in base a princip\u00ee posti dalla legge (regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1672, legge 8 febbraio 1925, n. 88) o dalla giurisprudenza, il ricorso ad autorit\u00e0 incompetente, in modo che non sia privo di ogni effetto.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Bibl<\/span>.: F. Cammeo, <em>Corso di diritto amministrativo<\/em>, Padova 1914, nn. 185, 275, 309; A. Salandra, <em>Corso di diritto amministrativo<\/em>, Roma 1921, p. 147; E. Presutti, <em>Istituzioni di diritto amministrativo<\/em>, I, Roma 1920, p. 163; Merkl, <em>Allgemeines Verwaltungsrecht<\/em>, Vienna e Berlino 1927, p. 321; Fleiner, <em>Institutionem des deutschen Verwaltungrecht<\/em>, Berlino 1928, p. 203; Porrini, <em>I ministeri<\/em>, in <em>Tratt. di dir. amm.<\/em> di V. E. Orlando, I, p. 572; Forti, <em>I controlli della amministrazione comunale<\/em>, in <em>Tratt. di dir. amm.<\/em> di V. E. Orlando, II, <span class=\"sc\">ii<\/span>, p. 683. Anche la letteratura sugli atti amministrativi ha importanza in materia; in particolare vanno ricordati A. De Valles, <em>La validit\u00e0 degli atti amministrativi<\/em>, Roma 1927, cap. II; S. Trentin, <em>L&#8217;atto amministrativo<\/em>, Roma 1915, p. 357; K. Kormann, <em>System der rechtsgesch\u00e4ftlichen Staatsakte<\/em>, Berlino 1910, p. 167. Per la delegazione e l&#8217;avocazione v. anche S. Romano, <em>Il comune<\/em>, in <em>Trattato di dir. amministrativo<\/em> di V. E. Orlando, II, p. 596; id., <em>Principi di dir. amm<\/em>., Milano 1912, n. 62; V. E. Orlando, <em>La giustizia amministrativa<\/em>, 2\u00aa ed., Milano 1929, p. 61; F. Cammeo, <em>Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa<\/em>, Milano 1901 segg., n. 240; Girioli, <em>I pubblici uffici e la gerarchia amm<\/em>., in <em>Tratt. di dir. amm<\/em>. di V. E. Orlando, I, p. 309. Per i conflitti di competenza v. L. Armanni, <em>I conflitti interni di amministrazione pubblica<\/em>, Venezia 1900.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Diritto processuale penale<\/span>.<\/p>\n<p>La nozione di competenza vuole esprimere un concetto di limite della giurisdizione. Questa, in astratto, \u00e8 l&#8217;attributo generico caratteristico del giudice; e, esercitata entro confini legislativamente prestabiliti, costituisce per il giudice stesso la sfera oggettiva della sua attivit\u00e0, la quale, in correlazione, gli conferisce una potesta soggettiva circoscritta a un ambito determinato, nei riguardi di ciascun affare, solamente ed esclusivamente.<\/p>\n<p>Le ragioni che hanno indotto il legislatore, in ogni tempo e in tutti gli stati, a limitare sotto var\u00ee aspetti la giurisdizione, possono ridursi fondamentalmente a tre: 1. necessit\u00e0 di pi\u00f9 sicure garanzie giurisdizionali in rapporto con la maggiore gravit\u00e0 dei reati; 2. economia funzionale soprattutto in relazione con il bisogno di agevolare la prova e rendere pi\u00f9 facile la difesa; 3. indispensabile corrispondenza fra lo stadio specifico del processo e l&#8217;organo giurisdizionale destinato a presiederlo nello svolgimento. Ciascuna di dette ragioni prende origine da considerazioni derivanti da stati e interferenze d&#8217;indole privata, e si riflette sugl&#8217;interessi dei singoli, che vengono a contatto con la giustizia, ma tutte attengono, in definitiva, all&#8217;interesse collettivo preminente dell&#8217;amministrazione della giustizia: onde assumono, nel complesso, carattere di interesse pubblico, che la competenza \u00e8 predisposta, in ultima analisi, a tutelare. Da questo carattere deriva il requisito della <em>indisponibilit\u00e0 <\/em>assoluta del regolamento di competenza da parte di tutti, organi e soggetti processuali, e, conseguentemente, la norma fondamentale che la violazione delle disposizioni sulla competenza deve essere rilevata, in ogni caso, anche d&#8217;ufficio, nei modi e termini stabiliti dalla legge, e produce nullit\u00e0 processuale.<\/p>\n<p>Le categorie d&#8217;interessi che circoscrivono la giurisdizione, valgono, naturalmente, a distinguere altres\u00ec le varie specie di competenza: <em>per materia<\/em>, in quanto attiene all&#8217;entit\u00e0 dei reati valutati in rapporto al titolo o alla sanzione penale per essi stabiliti dalla legge; <em>per territorio<\/em>, in quanto si riferisce alla circoscrizione assegnata a ciascuno dei giudici pari alla competenza per materia, <em>per attribuzione funzionale<\/em>, in quanto ha relazione con l&#8217;esercizio della potest\u00e0 giurisdizionale nelle varie parti o fasi processuali. Le ipotesi di competenza cosiddetta <em>prorogata <\/em>(diversa dalla <em>corremonalizzata<\/em>, gi\u00e0 consentita dall&#8217;art. 440 del codice di procedura penale del 1865), per <em>connessione <\/em>o per <em>ragione di persona<\/em>, non aggiungono nuove specie a quelle gi\u00e0 accennate, riferendosi a condizioni particolari, che inducono soltanto il legislatore a derogare eccezionalmente al regolamento ordinario o comune.<\/p>\n<p>Adottato il criterio della bipartizione dei reati, la competenza per materia non \u00e8 pi\u00f9 dominata, come nel codice di procedura penale del 1865, dalla distinzione dei reati stessi in crimini, delitti e contravvenzioni,<\/p>\n<p>Rimaste ferme le tre magistrature di merito, corte di assise, tribunale, pretore, i giudiz\u00ee sui diversi reati vengono, invece, distribuiti fra di esse soltanto in ragione della quantit\u00e0 o qualit\u00e0 della pena.<\/p>\n<p>La diffidenza che, con crescente accentuazione, si manifest\u00f2 contro la giuria, determin\u00f2 prima un assottigliamento della sua competenza, gi\u00e0 sensibilmente ristretta nel codice processuale penale del 1913 in confronto del precedente, attraverso i regi decreti legge 15 luglio 1923, n. 3288, 20 marzo 1924, n. 371 e la legge 25 novembre 1926, n. 2008, detta per la difesa dello stato, e quindi la sua trasformazione in una magistratura mista, di giudici giurati e togati.<\/p>\n<p>Il tribunale, giudice collegiale, offre le maggiori garanzie e raccoglie i maggiori consensi, quanto al giudizio sui pi\u00f9 gravi reati; mentre il pretore, giudice singolo, \u00e8 senza dubbio il pi\u00f9 adatto a giudicare di tutti i reati che non rivestono particolare carattere di gravit\u00e0, sempre che, s&#8217;intende, il giudicante dia affidamento per maturit\u00e0 e capacit\u00e0 di giudizio. Concretamente, secondo gli articoli 29, 30, 31 del codice di procedura penale approvato con regio decr. 19 ottobre 1930, n. 1399, appartiene alla corte d&#8217;assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell&#8217;ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o nel massimo a dodici anni; appartiene al tribunale la cognizione dei reati diversi da quelli indicati nell&#8217;articolo precedente, e che non sono attribuiti alla competenza del pretore; appartiene, infine, al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore nel massimo a lire diecimila.<\/p>\n<p>Tuttavia il procuratore del re pu\u00f2 disporre, con provvedimento insindacabile, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, la rimessione del procedimento al tribunale.<\/p>\n<p>Per quel che concerne la competenza per territorio, secondo l&#8217;art. 39 del cod. proc. pen., per i reati commessi nello stato, in concreto essa coincide con la nozione di circoscrizione territoriale, nel senso che, di regola, il giudice deve ritenersi competente a conoscere dei reati assegnati alla sua competenza per materia commessi nell&#8217;ambito assegnatogli per esercitarvi la sua giurisdizione (<em>forum delicti commissi<\/em>). Mancando la possibilit\u00e0 di servirsi di tale criterio, la legge stabilisce regole sussidiarie; norme particolari determinano poi la competenza sui procedimenti riguardanti i minorenni, oppure i reati che si considerano soltanto commessi nello stato, o quelli commessi all&#8217;estero (articoli 40, ult. capov., e 41).<\/p>\n<p>La competenza per attribuzione funzionale presuppone il regolamento delle altre per materia e per territorio, nonch\u00e9 la esclusione di ogni cumulo o successivo esercizio di diverse funzioni da farsi da un unico giudice nel medesimo processo. Per quel che la riguarda le distinzioni, connesse fondamentalmente, come si \u00e8 gi\u00e0 detto, alle varie parti o fasi processuali, si riferiscono alla separazione nel procedimento fra i tre stad\u00ee della istruttoria, del dibattimento o della esecuzione, ovvero fra primo grado e grado ulteriore. In ogni ipotesi, per rispetto a peculiari esigenze, e principale fra queste l&#8217;opportunit\u00e0 di una maggiore garanzia processuale, il giudice, in stretta connessione con l&#8217;importanza della materia da trattare, \u00e8 singolo o collegiale.<\/p>\n<p>Il regolamento di competenza, per materia, per territorio, e quindi per attribuzione funzionale, <em>indisponibile<\/em>, \u00e8 derogato nei soli casi eccezionalmente disposti o consentiti dalla legge. Il caso principale di deroga \u00e8 costituito dalla <em>connessione <\/em>che (secondo l&#8217;art. 45 del codice di procedura penale) si verifica: se i reati furono commessi nello stesso tempo da pi\u00f9 persone riunite, o da pi\u00f9 persone, ancorch\u00e9 in tempi e luoghi diversi, ma in concorso fra loro, ovvero da pi\u00f9 persone in danno reciprocamente le une delle altre; se gli uni furono commessi per eseguire o per occultare gli altri, o in occasione degli stessi, ovvero per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l&#8217;impunit\u00e0; se una persona sia imputata di pi\u00f9 reati; se la prova d&#8217;un reato o d&#8217;una circostanza di esso influisca sulla prova d&#8217;un altro reato o di una sua circostanza.<\/p>\n<p>In rapporto alla materia, quando ricorra una delle dette ipotesi, la competenza per tutti i reati connessi imputati a una o pi\u00f9 persone, spetta alla corte d&#8217;assise se alcuno di tali reati \u00e8 nella sua competenza; negli altri casi spetta al tribunale, se alcuno dei reati \u00e8 nella sua competenza,salvo che per ragioni d&#8217;opportunit\u00e0 non disponga diversamente il giudice dell&#8217;istruttoria.<\/p>\n<p>In relazione al territorio, poi, la cognizione dei reati connessi soggetti a competenza di giudici diversi, avvenuti in diverse circoscrizioni di corti, tribunali, o preture, appartiene al giudice della circoscrizione nella quale fu commesso il reato, o il maggior numero di reati, di competenza della corte d&#8217;assise, il reato o il maggior numero di reati di competenza del tribunale.<\/p>\n<p>Quando il giudizio su tutti i reati sia di competenza della corte d&#8217;assise, del tribunale o del pretore, la cognizione appartiene alla corte, al tribunale o al pretore della circoscrizione nella quale fu commesso il maggior numero di reati. Se i reati soggetti ad una stessa competenza siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse, il giudice che ne deve conoscere \u00e8 designato da quello immediatamente superiore da cui dipendono tutte le predette circoscrizioni. In questo caso gli uffici del pubblico ministero trasmettono col loro parere gli atti al giudice superiore, il quale pu\u00f2 anche ordinare la separazione dei giudiz\u00ee e rinviarne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti. Gli altri casi di deroga, poi, derivano dalla qualit\u00e0 personale dell&#8217;imputato, dalla proroga di competenza pretoriale e da particolari situazioni processuali.<\/p>\n<p>Il dissenso fra due o pi\u00f9 giudici circa la propria competenza a decidere su un fatto demandato alla giurisdizione di ciascuno di essi, fa sorgere un conflitto, positivo o negativo. Circa il regolamento di competenza per materia, secondo la legge processuale vigente il conflitto \u00e8 possibile solamente tra il giudice di primo grado, il quale si dichiari incompetente in contrasto con il giudice dell&#8217;istruttoria, che con la sua sentenza di rinvio gli attribuiva la competenza; e tra il giudice di secondo grado e il giudice dell&#8217;istruttoria, quando il primo dichiari l&#8217;incompetenza del giudice di primo grado in contrasto con la sentenza di rinvio erroneamente da quest&#8217;ultimo accettata. In ordine alla competenza per territorio, si verifica il conflitto quando due o pi\u00f9 giudici, e s&#8217;intende aventi eguale competenza per materia e per grado, contemporaneamente abbiano preso o ritenuto di non poter prendere cognizione dello stesso reato. In ogni caso decide sul conflitto la corte di cassazione, salvo che, trattandosi di conflitto di competenza per territorio, il conflitto stesso non cessi per effetto di dichiarazione emessa da uno dei giudici, spontaneamente o anche ad istanza di parte. Per la competenza limitatrice di giurisdizioni speciali e per i giudici dei var\u00ee gradi di giurisdizione, si rimanda alle singole voci.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Bibl<\/span>.: E. Altavilla, <em>Ancora della competenza territoriale nell&#8217;omicidio consumato<\/em>, in <em>Foro penale napoletano<\/em>, 1927, p. 67; F. De Luca, <em>Appellabilit\u00e0 o conflitto in materia di competenza<\/em>, in <em>Scuola positiva<\/em>, 1927, p. 206; G. B. de Mauro, <em>La competenza per connessione<\/em>, in <em>Rivista di diritto e procedura penale<\/em>, I (1913), p. 321; R. De Rubeis, <em>Determinazione della competenza secondo l&#8217;art. 17 c. p. p.<\/em>, in <em>Rivista penale<\/em>, II, supp., 1915, p. 86; G. Escobedo, <em>Connessione soggettiva e connessione obiettiva<\/em>, in <em>Giustizia penale<\/em>, 1914, p. 1350; E. Florian, <em>Cenno sulla natura giuridica delle decisioni dichiarative d&#8217;incompetenza<\/em>, in <em>Rivista di diritto e procedura penale<\/em>, II (1918), p. 398; L. Lucchini, <em>Elementi di procedura penale<\/em>, 5\u00aa ed., Firenze 1921, p. 227 segg.; V. Manzini, <em>Trattato di diritto processuale penale italiano<\/em>, II, Torino 1925, p. 33 segg.; G. Sabatini, <em>Princip\u00ee di diritto processuale penale italiano<\/em>, Citt\u00e0 di Castello, 1931.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Diritto processuale civile<\/span>.<\/p>\n<p>Il complesso dei criter\u00ee, in base ai quali si effettua la ripartizione del potere giudiziario, cio\u00e8 della giurisdizione in materia civile, costituisce l&#8217;istituto della competenza civile. L&#8217;art. 67 del codice di procedura civile dice appunto che la competenza &#8222;\u00e8 determinata per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa&#8220;. Analogamente determinano la competenza dei propr\u00ee magistrati le legislazioni straniere. Ma, secondo le affinit\u00e0 che corrono tra i var\u00ee criter\u00ee e la loro diversa importanza, dalla dottrina processualistica italiana e straniera pi\u00f9 progredita essi vengono meglio raggruppati a questo modo: 1. criterio oggettivo; 2. criterio funzionale; 3. criterio territoriale.<\/p>\n<p>Il criterio oggettivo \u00e8 tratto dalla 1iatura della causa (competenza oggettiva); e secondo che si ha riguardo al valore della controversia o all&#8217;oggetto della medesima si ha la competenza per valore o per materia. Limiti di competenza tratti dal valore della causa ci presentano gi\u00e0 il diritto romano (ad es., la <em>lex rubria <\/em>fissava a 15.000 sesterz\u00ee la competenza dei magistrati municipali) e il diritto germanico antico; ma una vasta applicazione di questo criterio la troviamo solo nel diritto medievale italiano e in quelli che ne derivarono. Nel diritto italiano vigente, la principale ripartizione delle cause secondo il loro valore \u00e8 la seguente: cause il cui valore non eccede quattrocento lire, assegnate ai conciliatori; cause il cui valore eccede quattrocento ma non cinquemila lire, assegnate ai pretori; cause il cui valore eccede cinquemila lire, assegnate ai tribunali. La teoria della competenza per valore studia il modo di determinare il valore d&#8217;una causa e questo studio comprende due problemi principali: su quale base e secondo quali criteri si determini il valore delle cause. Il criterio tratto dall&#8217;oggetto della causa si riferisce di solito allo speciale contenuto del rapporto giuridico in lite e alla convenienza di assegnarlo al giudice che, per la sua conformazione, sia meglio in grado di decidere. Esemp\u00ee: questioni di imposte, assegnate ai tribunali; azioni possessorie e quasi possessorie, assegnate ai pretori. Spesso si ha riguardo al valore della controversia e all&#8217;oggetto della medesima presi insieme: cos\u00ec si ripartiscono fra i pretori e i conciliatori le azioni di sfratto per finita locazione, a seconda che il fitto per tutta la durata del contratto ecceda o meno le quattrocento lire. La qualit\u00e0 delle persone litiganti ebbe un tempo grande importanza nella formazione di giurisdizioni speciali (<em>fora privilegiata<\/em>); ma oggi per s\u00e9 sola non influisce pi\u00f9 sulla competenza del giudice, tranne in casi eccezionalissimi.<\/p>\n<p>Il criterio funzionale \u00e8 dato dalla speciale natura e dalle speciali esigenze delle funzioni che il magistrato \u00e8 chiamato a esercitare in uno stesso processo (competenza per funzione); cos\u00ec vi sono giudici di primo grado e di secondo grado (competenza per gradi), giudici di cognizione e giudici dell&#8217;esecuzione. Per quanto la denominazione di questo speciale criterio di competenza sia recentissima, il criterio in s\u00e9 \u00e8 molto antico. Un caso tipico ci \u00e8 fornito nel diritto processuale romano del periodo classico dalla ripartizione del processo in una prima fase, <em>in iure<\/em>, e in una seconda fase, <em>in iudicio<\/em>; ma anche la ripartizione della causa in pi\u00f9 gradi di giudizio era gi\u00e0 nota ai Romani.<\/p>\n<p>Il criterio territoriale si connette alla circoscrizione territoriale entro la quale il giudice \u00e8 chiamato a esercitare le sue funzioni (competenza per territorio). Le varie cause della stessa natura sono assegnate a giudici della stessa natura, ma in luoghi diversi; e l&#8217;assegnazione ha luogo secondo circostanze varie: o per il fatto che il convenuto risiede in un dato luogo (<em>forum domicilii<\/em>, <em>forum rei<\/em>), o perch\u00e9 l&#8217;obbligazione fu contratta o deve essere eseguita in un dato luogo (<em>forum contractus<\/em>, <em>forum destinatae solutionis<\/em>), o perch\u00e9 l&#8217;oggetto della lite si trova in un dato luogo (<em>forum rei sitae<\/em>), o perch\u00e9 un fatto giuridico lecito o illecito si \u00e8 verificato in un dato luogo (<em>forum gestae administrationis<\/em>, <em>forum hereditatis<\/em>, <em>forum delicti commissi<\/em>, ecc.). Spesso il criterio territoriale si compone, in unit\u00e0 di intento, col criterio oggettivo o con quello funzionale. Quando questa fusione si verifichi, si deduce dalla lettera o dallo spirito della legge. Esemp\u00ee: procedura fallimentare, assegnata al giudice del luogo in cui il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale; procedura esecutiva, assegnata al giudice del luogo dove \u00e8 l&#8217;oggetto della esecuzione.<\/p>\n<p>La connessione delle cause non \u00e8 di per s\u00e9 un criterio di competenza. La connessione \u00e8 un vincolo corrente fra pi\u00f9 cause che consiglia la loro unione: quando le cause da unirsi apparterrebbero a giudici diversi, nasce la questione, quale di questi giudici debba pronunciare nelle cause unite. La questione si risolve normalmente in base a due criter\u00ee fondamentali: quello della prevenzione e quello dell&#8217;accessione; vale a dire la decisione di tutte si affida al giudice adito per primo oppure adito per la causa principale. Cos\u00ec l&#8217;argomento della connessione ha profonde attinenze con la competenza dei giudici: onde la nostra e altre leggi lo pongono appunto fra le norme sulla competenza.<\/p>\n<p>Quando un giudice, per l&#8217;oggetto e per il valore della causa per le funzioni che a lui si chiedono, per la sede in cui si trova, \u00e8 capace di provvedere in una causa, si dice competente. Se il giudice non \u00e8 competente, egli non ha obbligo n\u00e9 potere di pronunciare; non sorge validamente il rapporto processuale. Cos\u00ec la competenza si presenta come il pi\u00f9 importante fra i presupposti processuali.<\/p>\n<p>Questi var\u00ee criter\u00ee di ripartizione della giurisdizione non hanno tutti la medesima importanza. \u00c8 regola fondamentale di diritto processuale che la giurisdizione non possa essere prorogata dalle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge. Ci\u00f2 sigmfica che nemmeno sull&#8217;accordo delle parti si pu\u00f2 adire un giudice invece di quello stabilito dalla legge, a meno che la legge stessa lo permetta. I limiti della giurisdizione sono dunque prorogabili (o relativi, o dispositivi, come pure si dice) o improrogabili (assoluti, necessar\u00ee), secondo che ammettono o no di essere osservati, secondo che fanno assegnamento o no sulla volont\u00e0 delle parti. Le parti possono accordarsi di non osservare i limiti prorogabili, e l&#8217;accordo pu\u00f2 essere espresso (<em>pactum de foro prorogando<\/em>) o inerente all&#8217;elezione di domicilio. Se poi colui che \u00e8 citato dinnanzi a un giudice privo di competenza, non eccepisce anzitutto tale difetto, si produce, in caso di competenza prorogabile, l&#8217;effetto della proroga. Quanto ai limiti improrogabili, qualunque accordo delle parti \u00e8 inefficace, perch\u00e9 il giudice d&#8217;ufficio deve rilevare la propria incompetenza, e le parti (attore o convenuto) possono eccepirla non solo fin da principio, ma in qualunque stato e grado della causa. Si riproduce dunque nel campo della competenza la distinzione fra diritto cogente o assoluto e diritto dispositivo o relativo (onde il nome di competenza assoluta e relativa).<\/p>\n<p>Sono assoluti i limiti tratti da criter\u00ee oggettivi (competenza per materia e valore). Quando la legge attribuisce a un giudice una causa con riguardo alla natura e all&#8217;entit\u00e0 di questa, ci\u00f2 fa perch\u00e9 ritiene quel giudice pi\u00f9 idoneo d&#8217;un altro a pronunciare: e questa considerazione della legge non ammette un diverso sentire dei privati. L&#8217;incompetenza per materia e valore pu\u00f2 essere rilevata in qualunque stato e grado della causa; il giudice deve pronunciarla anche d&#8217;ufficio. Questo principio era, fino a poco tempo fa, cosi rigorosamente inteso dalla nostra legge, che essa lo applicava non solo ai giudici inferiori (conciliatore e pretore) riguardo alle cause di competenza del giudice superiore, ma anche al giudice superiore riguardo alle cause di competenza dell&#8217;inferiore. Ora invece, come la legge germanica, tratta diversamente i limiti del giudice inferiore e quelli del superiore, partendo dal concetto molto semplice e logico che nel pi\u00f9 \u00e8 compreso il meno, che cio\u00e8 il giudice competente per il pi\u00f9 non pu\u00f2 dirsi incompetente per il meno. Conseguentemente, adesso, l&#8217;eccezione d&#8217;incompetenza per valore del magistrato adito dall&#8217;attore, per il motivo che la causa sia di competenza d&#8217;un giudice inferiore, deve essere proposta prima d&#8217;ogni altra istanza o difesa e non deve pi\u00f9 essere dichiarata d&#8217;ufficio. In questo caso, adunque, il criterio oggettivo non \u00e8 pi\u00f9 assoluto.<\/p>\n<p>Sono assoluti e improrogabili i limiti tratti dal criterio funzionale. Non si pu\u00f2 omettere un grado di giurisdizione e adire direttamente il giudice d&#8217;appello. Non si possono proporre domande nuove in appello; se proposte devono rigettarsi anche d&#8217;ufficio. Non si pu\u00f2 nemmeno rinunciare preventivamente all&#8217;appello, tranne quando la legge espressamente lo ammette, come nel caso dell&#8217;arbitrato e nel caso di causa trattata avanti il giudice superiore, bench\u00e9 di valore non eccedente la competenza del giudice inferiore.<\/p>\n<p>La competenza per territorio \u00e8 sempre prorogabile: se non si vuole accettare la proroga, si deve proporre, prima d&#8217;ogni altra istanza o difesa, la relativa eccezione; n\u00e9 pu\u00f2 mai il giudice d&#8217;ufficio dichiararsi incompetente per territorio, nemmeno in assenza (contumacia) del convenuto. Peraltro anche i limiti tratti dal criterio territoriale diventano assoluti e improrogabili, ogni qual volta questo si trovi intrecciato, nel modo di cui si \u00e8 gi\u00e0 fatto cenno, al criterio oggettivo o a quello funzionale; cos\u00ec, ad es., se la procedura fallimentare \u00e8 stata iniziata avanti a un giudice che non sia quello del luogo in cui il debitore ha il suo principale stabilimento, oppure se l&#8217;esecuzione \u00e8 stata iniziata avanti a un giudice che non sia quello del luogo dove \u00e8 l&#8217;oggetto della medesima, il difetto di competenza pu\u00f2 da ogni interessato e deve dal giudice stesso essere rilevato in qualunque stato o grado del procedimento.<\/p>\n<p>Si \u00e8 gi\u00e0 osservato come la connessione delle cause possa influire sulla competenza del giudice nel caso concreto. Questa influenza non si pub rilevare d&#8217;ufficio dal giudice, ma si pu\u00f2 far valere dalle parti in ogni stato o grado di causa.<\/p>\n<p><span class=\"sc\">Bibl<\/span>.: Sulla competenza civile nel diritto romano, v. M. A. von Bethmann-Hollweg, <em>Der Civilprocess des gemeinen Rechts in geschitlicher Entwicklung<\/em>, Bonn 1864-74, II, p. 114 segg.; L. Wenger, <em>Institutionen des r\u00f6mischen Zivilprozessrechts<\/em>, Monaco 1925, p. 40 segg. Per il diritto italico sino alla codificazione, v. A. Pertile, <em>Storia del diritto italiano<\/em>, 2\u00aa ed., Torino 1896-1902, VI; G. Salvioli, <em>Storia della procedura civile e criminale<\/em>, voll. 2, Milano 1925-27. Per il diritto moderno, v. E. U. Pasini, <em>Competenza civile<\/em>, in <em>Enciclopedia giuridica italiana<\/em>, III, parte 2\u00aa, sez. 3\u00aa, Milano 1930, p. 505 segg.; G. Piola, <em>Competenza civile<\/em>, in <em>Il digesto italiano<\/em>, VII, parte 3\u00aa, Torino 1896-99, p. 214 segg.; W. H\u00f6pfner, <em>Zur Lehre von der Zust\u00e4ndigkeit<\/em>, in <em>Zeitschrift f\u00fcr deutschen Zivilprozess<\/em>, XXXIV (1905), p. 469 segg. V. inoltre i trattatisti, tra cui G. Chiovenda, <em>Princip\u00ee di diritto processuale civile<\/em>, 4\u00aa ed., Napoli 1928, p. 483 segg.; L. Mortara, <em>Commentario del codice e delle leggi di procedura civile<\/em>, 5\u00aa ed., Milano 1923, II, p. <span class=\"sc\">i<\/span>segg. e V, p. 527 segg.; E. Garsonnet e C. C\u00e9zar-Bru, <em>Trait\u00e9 de proc\u00e9dure civile<\/em>, 5\u00aa ed., Parigi 1912-25, I e II; J. Goldschmidt, <em>Zivilprozessrecht<\/em>, Berlino 1929, p. 56 segg.; H. Sperl, <em>Lehrbuch der b\u00fcrgerlichen Rechtspflege<\/em>, Vienna 1925-28, I, parte 1\u00aa, p. 100 segg. Cenni sulla competenza civile nelle varie legislazioni si leggono nella raccolta di F. Leske e W. L\u00f6wenfeld, <em>Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr<\/em>, voll. 2, Berlino 1895-97.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #ffffff;\">\/<\/span>* TRECCANI <span style=\"color: #008000;\"><span style=\"color: #ffffff;\">\u00fcber<\/span>dies:<\/span><\/span><\/h1>\n<div class=\"col-sm-12 col-md-8 col-lg-8 col-xl-8\">\n<div class=\"treccani-container-left_container\">\n<div class=\"module-article-full_content\">\n<div class=\"text spiega\">\n<p><span style=\"color: #999999;\"><strong>competenza<\/strong> \/kompe&#8217;t\u025bntsa\/ s. f. <span style=\"color: #ff9900;\">[dal lat. tardo <em>competentia<\/em>, der. di <em>compet\u0115re<\/em> &#8222;competere&#8220;]<\/span>. &#8211; <strong>1.<\/strong> [l&#8217;essere autorizzato ad esercitare un determinato ufficio, con la prep. <em>di<\/em> o assol.: <em>la questione non \u00e8 di c<\/em>.<em> di questo dipartimento<\/em>; <em>esula dalla <\/em>(<em>sfera di<\/em>) <em>mia c<\/em>.] \u2248 autorit\u00e0, pertinenza, spettanza. <strong>2.<\/strong> (<em>giur<\/em>.) <strong>a.<\/strong> [quanto \u00e8 autorizzato a svolgere un ufficio giudiziario, con la prep. <em>di<\/em>o assol.: <em>avere c. a conoscere di una causa<\/em>; <em>il processo era di c. della Corte d&#8217;assise<\/em>] \u2248 \u24bc abilitazione, \u24bc giurisdizione, \u24bc pertinenza, \u24bc spettanza. <strong>b.<\/strong> (<em>amministr.<\/em>) [al plur., complesso delle attivit\u00e0 spettanti a una carica, a un ufficio e sim., con la prep. <em>di<\/em> o assol.: <em>le c. di un ministero<\/em>] \u2248 attribuzioni, compiti, facolt\u00e0, funzioni, giurisdizione, mansioni, poteri, prerogative. <strong>3.<\/strong> (<em>estens<\/em>.) <strong>a.<\/strong> [quanto, per cultura o esperienza, permette di parlare, discutere, esprimere giudizi su determinati argomenti, con la prep. <em>in<\/em> o assol.: <em>avere c<\/em>.<em> in una materia<\/em>] \u2248 capacit\u00e0, esperienza (di, in), perizia, preparazione. \u2016 abilit\u00e0. <strong>b.<\/strong> [quanto rientra nel campo di una determinata disciplina, con la prep. <em>di<\/em>: <em>questo esula dalle c. della matematica<\/em>] \u2248 ambito, dominio, pertinenza, sfera. <strong>4.<\/strong> [al plur., quanto viene pagato per una determinata prestazione, soprattutto professionale: <em>pagare al medico le sue c.<\/em>] \u2248 [\u2192 COMPENSO (2. c)]. [\u2348 CONOSCERE]<\/span><\/p>\n<div class=\"clr\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 col-xl-4\">\n<div class=\"bannercontainer\">\n<div class=\"block-banner-300x250\">\n<div class=\"col-sm-12 col-md-8 col-lg-8 col-xl-8\">\n<div class=\"treccani-container-left_container\">\n<div class=\"module-article-full_content\">\n<div class=\"text spiega\">\n<h1><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"color: #ff0000;\">\/<\/span>*<\/span><\/span><\/h1>\n<p><span style=\"color: #f2e6ec;\">und jetzt entspannen, und fl\u00fcssig und laut schnell lesen:\u00a0<\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #99cc00;\">incomp<\/span><\/em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #ff9900;\">e<\/span><em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #99cc00;\">t<\/span><\/em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #ff6600;\">e<\/span><em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #99cc00;\">nt<\/span><\/em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #ffcc99;\">e<\/span><em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #99cc00;\">m<\/span><\/em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #ffffff;\">\u00e9<\/span><em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #99cc00;\">nt<\/span><\/em><span class=\"variante_lemma\" style=\"color: #ffcc00;\">e<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #f2e6ec;\"><span class=\"lemma\"><strong>incompet\u00e8nte<\/strong><\/span> agg. [comp. di <span class=\"testo_corsivo\"><em>in<\/em><\/span>&#8211;<sup>2<\/sup> e <span class=\"testo_corsivo\"><em>competente<\/em><\/span>]. \u2013 <span class=\"accezione\"><strong>1.<\/strong><\/span> Che manca di competenza in senso giuridico, soprattutto con riguardo al diritto processuale e amministrativo: <span class=\"testo_corsivo\"><em>giudice<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>tribunale<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>organo di stato i<\/em><\/span>. (a svolgere una determinata funzione, a esprimersi su certe questioni, ecc.); <span class=\"testo_corsivo\"><em>il sindaco \u00e8 i<\/em><\/span>. <span class=\"testo_corsivo\"><em>a emanare il provvedimento richiesto<\/em><\/span>. <span style=\"color: #eef2e6;\"><span class=\"accezione\"><strong>2.<\/strong><\/span> Con sign. pi\u00f9 generico, di persona che non \u00e8 in grado di parlare o giudicare autorevolmente su un argomento o una disciplina, per non averne sufficiente cognizione o esperienza: <span class=\"testo_corsivo\"><em>essere<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>dichiararsi i<\/em><\/span>. <span class=\"testo_corsivo\"><em>in materia<\/em><\/span> o <span class=\"testo_corsivo\"><em>in fatto d\u2019arte<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>di meccanica<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>di letteratura<\/em><\/span>; <span class=\"testo_corsivo\"><em>sono i<\/em><\/span>. <span class=\"testo_corsivo\"><em>a pronunciarmi su tale questione<\/em><\/span>; <span class=\"testo_corsivo\"><em>lo ritengo i<\/em><\/span>. <span class=\"testo_corsivo\"><em>a dare un giudizio<\/em><\/span>. Con valore pi\u00f9 limitativo, inabile, incapace, che non conosce la propria professione, il proprio mestiere: <span class=\"testo_corsivo\"><em>medico<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>avvocato<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>operaio<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>tecnico i<\/em><\/span>.; con lo stesso sign., anche sostantivato: <span class=\"testo_corsivo\"><em>\u00e8 un<\/em><\/span>, o <span class=\"testo_corsivo\"><em>una<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>incompetente<\/em><\/span>.<\/span> <span style=\"color: #e4e5f5;\"><span class=\"accezione\"><strong>3.<\/strong><\/span> In geologia (in contrapp. a <span class=\"testo_corsivo\"><em>competente<\/em><\/span>), detto di roccia che reagisce plasticamente alle sollecitazioni e spinte tettoniche, deformandosi e piegandosi in modo continuo. <\/span>\u25c6 <span style=\"color: #ffcc00;\">Avv. <span class=\"variante_lemma\"><strong>incompetentem\u00e9nte<\/strong><\/span>, non com., senza competenza specifica, da incompetente: <span class=\"testo_corsivo\"><em>parlare<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>giudicare<\/em><\/span>, <span class=\"testo_corsivo\"><em>criticare incompetentemente<\/em><\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n<div class=\"clr\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 col-xl-4\">\n<div class=\"bannercontainer\">\n<div class=\"block-banner-300x250\">\n<pre id=\"div-gpt-ad-MPU_Top\" class=\"advunit\" style=\"padding-left: 60px;\" data-google-query-id=\"CIK71tCPnPUCFaIw0wod_pEI-g\"><em><span style=\"color: #f7b297;\">mente, mentente incompetentemente mentre.. <\/span><\/em><\/pre>\n<div class=\"advunit\" style=\"text-align: right;\" data-google-query-id=\"CIK71tCPnPUCFaIw0wod_pEI-g\"><span style=\"color: #008000;\">deppert, lassmadas den ProViehs &lt;;<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>naaaa, geh bitte, wer denkt denn da an Globalquerfeldeincon-petenz\/*fr\u00e4nschens: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AO0i1AjXQdU https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Ga8HnPW8vuo &#8230; stellen Sie sich vor, meine Mutter, eine durchaus gewissenhafte, wenn auch sehr ma\u00dfvolle Fernseherin auch, wei\u00df coviduell nicht einmal von den regelm\u00e4\u00dfigen Ringdemonstrationen. &nbsp; P\u00f6tzelchen, &amp;Co-wie?&#8230; \u00a0man lernt reden, man lernt reden&#8230; und anderer Menschen Denkenwollen respektieren. 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